Art. 33.
(Permesso di soggiorno per emersione consensuale da lavoro irregolare).

      1. Nei casi in cui un datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze cittadini e cittadine stranieri privi di idoneo titolo di soggiorno, decida di regolarizzare il rapporto di lavoro con il consenso del lavoratore, al cittadino e alla cittadina stranieri è rilasciato un regolare permesso di soggiorno per lavoro, ai sensi della presente legge.
      2. Se la decisione di cui al comma 1 riguarda un imprenditore o un esercente

 

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un'attività commerciale o comunque a fini di lucro, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un'ammenda di 2.000 euro per ogni lavoratore regolarizzato, senza ulteriori oneri né conseguenze di natura penale. Gli introiti delle ammende sono utilizzati ai fini dell'istituzione di un fondo per il finanziamento dei programmi di ritorno concordato nel Paese di origine di cui all'articolo 42.
      3. Ai fini dell'acquisizione del permesso di soggiorno di lunga durata, viene conteggiato il periodo nel quale il lavoratore straniero è stato occupato alle dipendenze del datore di lavoro che ha effettuato l'emersione.
      4. Gli esiti delle regolarizzazioni attraverso emersione consensuale costituiscono elemento di valutazione ai fini della programmazione degli ingressi nell'ambito del documento triennale di cui all'articolo 7, comma 1.